Faq Domande Frequenti - TSRM e PSTRP
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FAQ Domande Frequenti
Che relazione esiste tra la polizza RC e il rischio di contagio COVID?
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Obbligatorietà della polizza in caso di liberi professionisti o di dipendenti pubblici
Premesso che in materia sanitaria la conflittualità si è talmente incrementata nel corso di questi ultimi decenni che, di fatto, è quasi impensabile immaginare un professionista sanitario privo di polizza assicurativa, con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per il dipendente: l’art. 10, comma 3, della Legge 24/17. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 (azione di rivalsa o responsabilità amministrativa) e all'articolo 12 (Azione diretta del soggetto danneggiato), al comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Differenze tra liberi professionisti, cooperative e dipendenti pubblici
Il regime giuridico della responsabilità professionale si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di liberi professionisti o di dipendenti. Per i liberi professionisti: rispondono per la responsabilità c.d. “contrattuale”. Il che significa:
• Onere della prova molto alleggerito per il paziente: basta provare l’esistenza del danno e che questo dipende dalla condotta professionale posta in essere dal professionista;
• Il professionista deve provare che non è stato possibile fornire la prestazione sanitaria per ragioni indipendenti dalla sua volontà e dal suo comportamento;
• Il diritto del paziente di agire contro il professionista si prescrive in 10 anni dal momento in cui emerge oggettivamente il danno
Per i dipendenti: rispondono per la responsabilità c.d. “extra-contrattuale”. Il che significa:
• Onere della prova più aggravato per il paziente: deve provare l’esistenza del danno, che questo dipende dalla condotta professionale posta in essere dal professionista e che la condotta posta in essere è colposa: cioè che un professionista “medio” avrebbe previsto il danno che si è verificato e lo avrebbe potuto evitare;
• Il professionista deve provare che il danno non era per lui prevedibile e/o, comunque, evitabile;
• Il diritto del paziente di agire contro il professionista si prescrive in 5 anni dal momento in cui emerge oggettivamente il danno
Chi lavora all’interno di una cooperativa: viene equiparato al dipendente.
E’ compresa la tutela per colpa grave in ambito sanitario per tutte le professioni?
La copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al DECRETO del Ministero della Salute 13 marzo 2018 - Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
E’ prevista una franchigia sui massimali proposti?
No, non è prevista alcuna franchigia.
Funzionamento della polizza nel caso di esistenza di altra polizza già sottoscritta.
Esempio: polizza sottoscritta con iscrizione al sindacato, spesso gratuita, o nel caso di polizza sottoscritta per la libera professione
Il fatto di essere titolare di un’altra polizza, magari solo per colpa grave, non influisce sull’operatività della polizza collettiva di responsabilità professionale voluta dalla Federazione nazionale TSRM PSTRP, che opera indipendentemente dal fatto che esista un’altra assicurazione. Anzi, se la polizza di cui si è titolari avesse qualche cosiddetto buco di copertura o, per esempio, consentisse l’apertura del sinistro solo quando la Corte dei Conti o l’Assicuratore dell’Ente di appartenenza facessero una specifica azione per essere risarciti del danno subito o per recuperare quanto pagato al terzo, allora, anche in tali casi, la polizza collettiva PSTRP agirebbe come un vero e proprio “telo di copertura” e di salvaguardia, facendosi carico del sinistro, e operando sempre e comunque a primo rischio rispetto a qualunque altra polizza dovesse essere stata stipulata dal singolo iscritto autonomamente.
In caso di denuncia quale iter seguire?
In caso di sinistro, La invitiamo a voler compilare, sottoscrivere e trasmettere i modelli di apertura sinistro scaricabili cliccando qui, unitamente a copia di tutta la documentazione compresa l’informativa privacy, preferibilmente a mezzo email all’indirizzo: denunce.rcsanitaria@aon.it
La polizza in convenzione con la FNO TSRM PSTRP copre la responsabilità civile del professionista sanitario vaccinatore? NEW!
La polizza collettiva a contraenza FNO TSRM PSTRP prevede la copertura dei propri assicurati per la responsabilità civile del vaccinatore come da appendice allegata del 19 aprile 2021 indipendentemente dal fatto che l’inoculazione rientri o meno nel profilo professionale dell’assicurato stesso
La polizza in convenzione con la FNO TSRM PSTRP è una polizza di R.C. patrimoniale per colpa grave? Ovvero, copre i danni patrimoniali?
Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal TSRM e PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze.
La polizza in convenzione tutela anche i liberi professionisti?
La polizza collettiva di responsabilità professionale assicura tutti i danni che un TSRM-PSTRP possa arrecare a terzi durante lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con la sua funzione e prevista dalla legge, sia che si tratti di un dipendente/strutturato di un Ente pubblico, di un dipendente/strutturato di un Ente privato o che sia un libero professionista.
La Polizza Rc copre i rischi per responsabilità colpa grave patrimoniale?
Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal TSRM PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
La polizza tutela anche per gli eventi che possano verificarsi all’interno di uno studio privato oltreché presso Aziende ospedaliere e/o cliniche convenzionate con il SSR?
Si, la polizza tutela anche per gli eventi che possano verificarsi all'interno di uno studio privato oltre che presso Aziende ospedaliere e/o cliniche convenzionate con il SSR.
La tutela legale civile e penale è compresa?
La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le Spese Legali in ambito civile. Se un paziente danneggiato facesse un’ azione giudiziaria civile nei confronti di un PSTRP assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc..., e a ogni altra spesa di giustizia. Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno. Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.
La tutela legale è compresa all’interno della R.C. professionale? O, in alternativa, è possibile integrarla?
Se un paziente danneggiato facesse un’azione giudiziaria civile nei confronti di un TSRM assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc..., e a ogni altra spesa di giustizia. Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000 per sinistro e per anno. Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni. In ogni caso il broker AON provvederà a gestire ogni danno con attenzione stando al fianco di ogni Assicurato e guidandolo nelle varie operazioni che, di volta in volta, saranno necessarie.
L’assicurazione che scade ogni anno il 31/12 è vincolata al rinnovo di iscrizione all’Ordine? Abbiamo garanzia di copertura dal 31 dicembre al rinnovo?
Le pratiche di adesione alla polizza e di rinnovo iscrizione all’Ordine sono disgiunte. Il Programma Assicurativo per i TSRM e PSTRP ha scadenza il 31 dicembre di ogni anno e ciascun iscritto può rinnovare la sua copertura entro il 30 aprile mantenendo l’efficacia delle garanzie al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per assicurato si intende la singola persona che paga il premio (naturalmente iscritta al proprio albo) o tutti gli iscritti alla propria categoria di appartenenza? In breve i 5.000.000 di copertura riguardano il singolo sottoscrittore o tutti i suoi appartenenti?
L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o €34 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000. Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa. Cosa vuole dire questo? Che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel PSTRP, cui quel caso si riferisce, assicurato con un massimale di € 5.000.000, rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.
Per quanto concerne la figura del fisioterapista, la polizza tutela anche per la pratica osteopatica?
Sono comprese nelle garanzie di polizza, le tecniche osteopatiche e le manipolazioni ad alta velocità, in quanto rientranti nella “attività prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento” propria della professione di Fisioterapista.
Perché scegliere la polizza assicurativa sottoscritta dall’Ordine invece che altra polizza?
Ci sono molteplici motivi di carattere economico, assicurativo e gestionale che potrebbero giustificare la scelta della proposta assicurativa offerta dalla FNO. Si tratta, infatti, di una soluzione incomparabile con quanto tradizionalmente offerto dal mercato assicurativo, in quanto:
• è realizzata su misura per tutti i professionisti sanitari: qualsiasi attività viene (o sarà) consentita al professionista sanitario, sarà automaticamente coperta dalla polizza;
• copre sempre: la polizza copre il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o un libero professionista. Inoltre copre non solo le richieste di risarcimenti avanzate dall’Azienda sanitaria in caso di rivalsa amministrativa (avanti alla Corte dei Conti) ma anche qualsiasi risarcimento da un procedimento civile o penale direttamente richiesto al professionista sanitario
• è adeguata: risponde ai requisiti minimi già richiesti dalla legge
• è economica: ha un premio molto basso
In realtà, ogni professionista sensibile anche alla gestione e riduzione del rischio a cui è esposto, dovrebbe porre l’attenzione su quest’ultimo aspetto:
• è utile: consente di attivare il Sistema di protezione
Si tratta di un complesso organizzato di persone e servizi che la FN mette a disposizione degli iscritti (e dei pazienti) per una esperienza professionale più sicura. Grazie alla Polizza assicurativa, alla sua capillare diffusione e al monitoraggio dei sinistri, infatti, è possibile raccogliere una serie di informazioni dettagliate sui rischi della professione: la centralizzazione dei dati riguardanti i Professionisti Sanitari. L’analisi di questi dati può rilevare le criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni area professionale, può orientare lo sviluppo di alcuni servizi dedicati alla protezione, prevenzione e difesa degli iscritti:
• servizi di protezione: monitoraggio e sviluppo delle caratteristiche e dei servizi offerti dall’Assicuratore;
• servizi di prevenzione: informazione, formazione, orientamento, (ri)organizzazione e consulenza specifica per la riduzione dell’esposizione al rischio;
• servizi di difesa: monitoraggio e coordinamento dell’attività dei consulenti e periti incaricati dai Giudici nei processi (civili e penali).
• servizi per la qualità delle cure: collaborazione con le Associazioni Scientifiche e promozione delle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle Linee Guida
Per svolgere tutte queste attività, nel corso del 2017-18, la ex FNC TSRM, ora FNO TSRM PSTRP , si è dotata di un’apposita Commissione che nel tempo ha definito alcuni tavoli scientifici mirati a costruire quanto necessario per una corretta formazione e informazione degli iscritti, ha collaborato nella realizzazione del protocollo di intesa con il CSM e il CNF relativo alle regole da adottare per l’iscrizione agli albi dei CTU e dei Periti presso i Tribunali italiani in conformità a quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 24/2017 ed ha attivato alcuni servizi utili al collegamento con le società scientifiche professionali.
Possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio?
Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro. La polizza della Convenzione Collettiva PSTRP voluta dalla Federazione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.
Retroattività e ultrattività della polizza
La retroattività riguarda il tempo trascorso tra l’evento dannoso (quando è stato commesso il presunto errore professionale che fa scaturire la responsabilità) e la richiesta di risarcimento. Ad esempio: se una polizza prevede 10 anni di retroattività e a gennaio 2018 viene notificata una richiesta di risarcimento per un fatto del dicembre 2007 (10 anni e 1 mese prima) la polizza non interverrà. Potrebbe in questo caso venire incontro la prescrizione, ovvero il tempo che il danneggiato ha per chiedere i danni (5 o 10 anni a seconda che si tratti di un rapporto extracontrattuale o contrattuale). Ma, secondo la Cassazione Civile, la prescrizione per il danneggiato inizia a contarsi da quando lo stesso ha la consapevolezza del danno subito. Ad esempio, se a distanza di anni da una cura un soggetto inizia ad accusare dei malesseri e a seguito di esami diagnostici scopre che la causa è legata a quella cura che si è rivelata essere sbagliata, è da quel momento che iniziano a decorrere i 5 o 10 anni di tempo. La ultrattività o postuma risponde alla stessa logica, ma riguarda le richieste di risarcimento successive alla cessazione dell’attività professionale, che possono giungere al Professionista assicurato in quiescenza o ai suoi eredi a distanza di anni (abbiamo visto anche di molti anni). Se una polizza prevede 5 anni di postuma si corre il rischio che una richiesta di risarcimento rimanga fuori copertura, e anche 10 anni potrebbero non essere sufficienti. La Federazione nazionale con la polizza collettiva a favore dei propri iscritti ha risolto il problema alla radice: sia la retroattività che la ultrattività sono illimitate.
Sfogliando la Legge Gelli art 9, sembra di capire che l’azione di rivalsa non può superare il triplo dell’importo lordo del CUD più recente Orbene per un professionista che percepisce p.es.30.000 euro lordi all’anno, la cifra massima che deve rifondere anche se il danno è superiore sarebbe di 90.000 euro. A quale scopo dunque un massimale così alto?
L’importo previsto all’art.9 della Legge Gelli definisce il “limite per ciascun sinistro” mentre, in concreto, potrebbero verificarsi anche più sinistri per ciascuna annualità, per cui è opportuno avere un massimale di almeno € 2.000.000 per persona, per sinistro e per anno, ponendo così l’assicurato al riparo da ogni e qualsiasi scopertura in termini di limiti risarcitori.